Quante e quali sono le novità in materia di ecologia dello smaltimento
Le novità si concretizzano in vantaggi per tutti: si ottiene infatti una nuova disciplina nel settore sia dello smaltimento, sia del recupero materiali, e anche un calo dei fenomeni di abusivismo legati alle due attività stesse. La semplificazione di questa normativa è stata essenziale, infatti, per sgravare le leggi in materia che, nel tempo, avevano accentuato l’abusivismo a causa della loro intricata successione, che poi si era riversata verso il commercio ambulante di rottami, attuato naturalmente senza legittimità.
In particolare, è partito anche, grazie alla delibera del Comitato nazionale dell’Albo del giugno 2018, quello che il decreto direttoriale del 1° febbraio aveva introdotto, ossia l’obbligo di carico e di scarico, che deve essere assolto mediante la conservazione dei formulari di identificazione rifiuti per cinque anni e in ordine cronologico.
In seguito della deliberazione è stato promulgato un nuovo e aggiornato Elenco Codici CER (Elenco Europeo dei Rifiuti – EER) per orientare meglio le aziende alle categorie di rifiuti che possono essere trasportati.
Come accedere all’iscrizione
– dimostrazione di essere iscritti in CCIAA (Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) come commercianti all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10); tale attività può anche essere secondaria rispetto a quella svolta principalmente;
– regolarità contributiva e assenza di condanne passate, oltre regolarità dimostrata con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
– disponibilità di uno o al massimo due veicoli ad uso proprio, con una portata complessiva utile che non superi 3,5 tonnellate;
– sostituzione del registro di carico e scarico rifiuti, come indicato nel secondo paragrafo, dall’archiviazione cronologica dei formulari di trasporto;
– dimostrazione di non essere coinvolti in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159Se si soddisfano tutti i requisiti sopra elencati, occorre dunque presentare una comunicazione alla Sezione regionale dell’Albo di competenza, utilizzando il modello indicato nell’allegato “A” alla delibera. La Sezione valuterà e analizzerà l’iscrizione e i requisiti necessari e impiegherà al massimo 30 giorni a comunicare l’esito, contati da quando ha ricevuto la comunicazione.
La lista dei rifiuti ammessi
Le imprese possono richiedere di poter trasportare diverse tipologie di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, sempre non superando il quantitativo annuale di 400 tonnellate:
– rifiuti metallici (codice 02 01 10)
– limatura e trucioli di metalli ferrosi (codice 12 01 01)
– limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (12 01 03)
– corpi di utensile di rettifica esauriti (12 01 21), che siano però diversi di quelli indicati nella voce 12 01 20
– rifiuti ferrosi e non ferrosi (12 01 99): tutti i rifiuti che provengono da attività industriali, artigianali, agricole o commerciali, di lavorazione metalli, di demolizione, di incenerimento rifiuti, di selezione o di raccolta differenziata
– imballaggi metallici (15 01 04)
– rame, bronzo, ottone (17 04 01)
– alluminio (17 04 02)
– piombo (17 04 03)
– zinco (17 04 04)
– ferro e acciaio (17 04 05)
– stagno (17 04 06)
– metalli misti (17 04 07)
– cavi (indicati con il codice 17 04 11, ma che siano diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10)
– metalli (20 01 40)
– rifiuti ingombranti in metallo (“0 03 07)